Care Colleghe e cari Colleghi,
Con sentenza n. 137 del 2026, pubblicata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato, in parte infondate, in parte inammissibili le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione in relazione alla norma (inserita nel TU Spese di giustizia dalla Legge di Bilancio per il 2025, L.n.207 del 2024) secondo cui “[f]ermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”. La Consulta, tuttavia, ha lanciato un “monito” al Legislatore affinché intervenga al fine di correggere la disposizione.
In particolare, la Corte ha ritenuto che la sanzione della non iscrizione a ruolo connessa al mancato versamento del contributo unificato non possa considerarsi di per sé irragionevole, o lesiva del diritto di accesso alla giustizia, in quanto volta “razionalizzazione del servizio giustizia”.
Dalla sentenza arriva invece un chiarimento rispetto alla posizione di coloro che abbiano fatto istanza di accesso al patrocinio a spese dello Stato: per costoro, la prenotazione a debito equivale al versamento del contributo consentendo l’iscrizione a ruolo dei giudizi.
La Corte ha, invece, ritenuto che fosse in “contrasto con i parametri evocati” la circostanza (effetto diretto della disposizione censurata) che sia il cancelliere, e quindi un soggetto diverso dal giudice, a poter negare l’iscrizione a ruolo.
Tuttavia, a fronte delle possibili soluzioni normative ipotizzabili per conformare la disposizione ai parametri costituzionali, la Corte ha ritenuto che spetti “in prima battuta” al Legislatore dover porre rimedio, rivolgendogli dunque un monito ad intervenire.
La Corte ha anche indicato che il contrasto rilevato potrebbe, ad esempio, essere risolto “nell’attribuire al giudice del potere di dichiarare l’improcedibilità della domanda in prima udienza; nel consentire una forma immediata di reclamo avverso il diniego di iscrizione al presidente dell’ufficio giudiziario ove il cancelliere esercita le sue funzioni; nel prevedere, come era stato per certi aspetti prefigurato nell’ambito dei lavori preparatori, che in prima udienza il giudice, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo minimo, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per adempiere, rinviando la causa a un’udienza successiva, nella quale, persistendo l’omesso versamento, viene dichiarata l’estinzione del giudizio; infine, nel prevedere che l’assegnazione di un tale termine da parte del giudice intervenga in un momento precedente alla celebrazione della prima udienza”.
ANF auspicava che la disposizione fosse dichiarata immediatamente illegittima anche al fine di evitare che, nelle more del nuovo “intervento” legislativo (necessario per superare l’illegittimità “accertata ma non dichiarata” dalla Corte), possano verificarsi situazioni irreparabili di sostanziale diniego di accesso alla giustizia.
Anche a tal fine, ANF (assitita da un collegio di difensori composto dagli Avv.ti Giampaolo Di Marco, Alessandro Barbieri, Francesco Conte e Adriano Sponzilli) aveva presentato un amicus curiae, i cui argomenti sono stati almeno in parte espressamente richiamati e condivisi dalla Consulta nella formulazione del “monito” al Legislatore.
L’Associazione si impegnerà in tutte le sedi affinché il Legislatore intervenga, secondo le indicazioni della Corte, per sanare il vulnus denunziato.
Nella speranza di incontrarVi presto, inviamo cordiali saluti.
IL DIRETTIVO DEL SINDACATO AVVOCATI – ANF BOLOGNA
Giuseppe Fino – Francesco Conte – Giulia Maddalena – Lara Caruso – Elisabetta Alberti – Maria Luisa Caliendi – Alessandro Lovato – Maria Vittoria Perdomi– Bruno Sazzini – Adriano Sponzilli
