CASS. SEZ. UNITE N. 19596 DEL 18.09.2020

Care Colleghe e cari Colleghi, sperando di fare cosa gradita vi segnaliamo un mutamento di giurisprudenza (cd. revirement): con la sentenza a Sezioni unite civili del 18/09/2020 n 19596, la Cassazione ha statuito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art 5 comma 2bis del dlgs 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione e’ a carico di parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilita’ di cui al citato comma 1bis conseguira’ la revoca del decreto”. I migliori saluti